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Approvata la legge regionale sui dialetti veneti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: una legge ambigua e incostituzionale (di Luca Campanotto)

APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SUI DIALETTI VENETI

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA:

UNA LEGGE AMBIGUA E INCOSTITUZIONALE,

CHE RISCHIA DI PRESTARSI A STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE,

NATURALMENTE A DANNO DELLE TRE MINORANZE LINGUISTICHE REGIONALI

È notizia di qualche giorno fa, del 04 Febbraio 2010, la definitiva approvazione, ancora all’unanimità, del testo unificato di proposta di legge regionale per la valorizzazione di vari dialetti di origine veneta del Friuli – Venezia Giulia, elaborato dalla VI Commissione del Consiglio Regionale a partire da varie proposte di legge, caratterizzate dalla più diversa origine politica.

Quando, qualche mese fa (tra il Settembre e l’Ottobre 2009), la redazione di tale testo unificato e il suo passaggio al plenum del Consiglio Regionale provocò da ultimo, sotto diversi e motivati profili, interventi critici anche da parte delle tre comunità linguistiche minoritarie regionali, in particolare friulana e slovena, l’iter della legge, la cui approvazione definitiva veniva contestualmente annunciata sul sito del Consiglio Regionale come scontata e immediata (presumibile già entro Ottobre o Novembre 2009), ha accusato invece una specie di misterioso arresto, durato tuttavia solo qualche mese.

Più leggo il prodotto dei lavori del Consiglio Regionale e più mi rendo conto che tale pausa non ha giovato certo alla bontà, anche squisitamente tecnico-giuridica, del provvedimento in questione, oramai approvato in via definitiva.

Si tratta infatti di una legge regionale che presta il fianco a vari dubbi di legittimità costituzionale, che non possono venir sottaciuti, nonostante lo straordinario consenso che tale normativa ha misteriosamente raccolto persino tra i Consiglieri che, solamente qualche anno fa, quando si discuteva della L. R. 29/07, si sono dimostrati tra gli acerrimi nemici della lingua friulana. Uno di loro, il triestino Piero Camber, ha addirittura fatto da Relatore alla legge appena approvata, assieme a molti altri colleghi, della più diversa provenienza politica o geografica.

Se si escludono le entusiastiche esultanze degli esponenti regionali della Lega Nord, altri Consiglieri, stando ai comunicati stampa pubblicati sul sito del Consiglio Regionale dopo l’approvazione della legge in commento, hanno subito messo le mani avanti, ricordando ciò che stava scritto anche nelle relazioni introduttive alle varie proposte di legge trasversalmente presentate in origine su questi temi, ovverosia che un tale provvedimento legislativo non avrebbe mai potuto rappresentare in alcun modo una minaccia o una manovra ostile nei confronti delle tre minoranze linguistiche regionali previste dal D. Lgs. 223/02 in attuazione dell’art. 3 dello Statuto Speciale: excusatio non petita, accusatio manifesta.

Trascurando ora ogni questione di carattere più spiccatamente politico, già nel mio commento del 03 Ottobre 2009 (facilmente reperibile on line: basta ricorrere a Google e scrivere dialetti veneti Friuli) sono state messe in evidenza, anche solamente in linea di puro diritto, delle generali questioni di costituzionalità, anche con riferimento alle interessanti implicazioni della recente Sentenza della Corte Costituzionale 159/09 sulla lingua friulana e alla ancor più recente impugnazione avanti la Consulta di una legge regionale per la valorizzazione del piemontese (sulla cui legittimità costituzionale non è ancora stata pronunciata una decisione). In questa sede, per brevità, non posso fare altro che rinviare ad una attenta lettura di tale mio scritto, per molti versi ancora pienamente attuale, essendosi rivelata del tutto trascurabile la portata dei pochissimi emendamenti approvati dall’Aula, rispetto al testo unificato della proposta di legge regionale sui dialetti veneti del Friuli – Venezia Giulia redatto dalla competente Commissione Consiliare a fine Settembre 2009. Richiamo inoltre l’introduzione di diritto costituzionale svolta all’inizio del mio precedente intervento, volta a dimostrare come il Costituente, nell’ambito dei principi fondamentali della Costituzione, ha scisso le questioni relative alla tutela del patrimonio culturale riconducibile alla lingua ufficiale (art. 9) da quelle relative alla tutela delle minoranze linguistiche allofone (art. 6) e differenziato i rispettivi ambiti e livelli di tutela, in ragione della diversa autonomia glottologica dei vari idiomi rispetto al sistema linguistico proprio dell’ufficializzata lingua italiana.

Come già ampiamente dimostrato, il peccato originale della normativa regionale in commento, per l’appunto, è proprio quello di assimilare questioni che la Costituzione e la normativa di attuazione dello Statuto Speciale hanno invece tenuto distinte, ad esempio quanto a sedes materiae; come si vedrà qui appresso nel dettaglio, è stata infatti appena approvata una disciplina regionale che continua a prevedere, anche per i dialetti veneti, un ambito e un livello di tutela di carattere chiaramente linguistico, una disciplina regionale che, almeno su tali punti, non fa riferimento al sistema proprio della lingua ufficiale, cui (agli effetti del diritto positivo costituzionale e paracostituzionale vigente) tali idiomi appartengono.

Forse è proprio in considerazione di tali limiti (posti dalla Costituzione, dallo Statuto Speciale e dalla normativa di rispettiva attuazione persino alla discrezionalità legislativa regionale) che il testo unificato della nuova legge, dal punto di vista formale, fa riferimento, inizialmente e a livello di principio, solamente all’articolo 9 della Carta Costituzionale; ad un’attenta lettura, tuttavia, emerge, nell’articolato di dettaglio e dal punto di vista sostanziale, tutta una serie di elementi sintomatici chiaramente rivelatori di una diversa volontà legislativa, elusiva dei “paletti” imposti dal sistema costituzionale anche al Legislatore Regionale.

Quell’iniziale richiamo all’art. 9 della Costituzione, e quindi all’asserita portata meramente culturale del provvedimento approvato, non basta a tacitare le pesanti riserve che sin d’ora, nella mia qualità di cittadino italiano friulanofono residente nella Regione, mi sento in dovere di formulare su molti commi delle successive disposizioni di dettaglio dettate per i dialetti veneti, che si spingono invece a prevedere delle affermative actions di carattere chiaramente linguistico:

l’art. 6 co. 1 parla di «trasmissioni radiofoniche e televisive realizzate da emittenti pubbliche e private» (ovverosia di iniziative di politica sostanzialmente linguistica che, per i friulanofoni, ma anche per gli slovenofoni o i germanofoni della Provincia di Udine, di fatto sono ancora, almeno in parte, pura fantascienza);

l’art. 6 co. 2 parla di «giornali e periodici editi nei dialetti di origine veneta»;

l’art. 7 prevede «progetti didattici diretti alla valorizzazione e alla conoscenza dei dialetti di origine veneta», contestualmente precisando, in maniera chiara ed espressa, il fatto che, lungi dal muoversi su un piano esclusivamente culturale, trattasi di iniziativa pubblica di livello ulteriore, finalizzata anche all’«apprendimento linguistico», senza che la disposizione preveda, peraltro, quale sia il concreto sistema di opzione cui l’esercente la potestà genitoriale debba attenersi per la scelta di avvalersi o meno di tali attività scolastiche facoltative (si tratta di aspetti legislativi di grande importanza, almeno per quanto riguarda la lingua friulana, visto che la problematica e discussa Sentenza della Corte Costituzionale 159/09 ha inciso pesantemente su di essi, aprendo questioni che, per quanto contraddittorie, il Legislatore Regionale mai avrebbe potuto legittimamente disattendere, a maggior ragione legiferando su dialetti della lingua italiana);

l’art. 8 co. 2 prevede «la realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali» (anche in questo caso, si tratta di iniziativa pubblica, chiaramente improntata ad una politica propriamente linguistica, la quale – per fare un altro raffronto comparativo con la situazione propria della lingua friulana – per il friulano non ha ancora visto piena attuazione, ad esempio nel delicato contesto politico e sociolinguistico proprio della Provincia del Friuli Occidentale, ma anche in molti Comuni della stessa Provincia di Udine, pur essendo prevista come assolutamente vincolata, sia nell’an sia nel quomodo, dalla vigente legislazione regionale, e specificamente dal mai abrogato co. 10 dell’art. 1 della L. R. 13/00).

In sintesi, nel testo della legge appena approvata non mi pare di rinvenire alcuna effettiva garanzia giuridica che la nuova normativa regionale sui dialetti veneti, opportunamente strumentalizzata dalle solite e trasversali forze antifriulane, non finisca per generare ulteriori attriti anche nell’ambito della già grandemente problematica attuazione concreta della normativa statale e regionale di tutela e promozione della lingua friulana o di altre lingue minoritarie regionali.

Se mi è concessa una brevissima parentesi politica, non vorrei mai che la prossima scusa per impedire o limitare il pubblico uso della mia lingua friulana si rivelasse, alla fine, la strumentalizzazione di un qualche dialetto veneto; personalmente, sono un friulanofono di madre veneta, ma vorrei ricordare che erano gli uomini di Mussolini a scorrazzare spavaldi per queste terre e a piazzare dappertutto Leoni di San Marco posticci, come hanno fatto all’ingresso del Castello di Gorizia; non nego certo il fatto che non tutti i friulani sono anche friulanofoni, in considerazione del fatto che il Friuli è da sempre quadrilingue, ma rivendico con decisione il diritto di noi friulanofoni a veder pubblicamente riconosciuta in ogni ambito anche la nostra lingua ladina, che costituisce anch’essa, a pieno titolo, come ha recentemente riconosciuto la stessa Corte Costituzionale citando espressamente l’art. 3 dello Statuto Speciale anche in riferimento al friulano, uno dei principali elementi linguistici posti a fondamento stesso di questa autonomia speciale. Chiusa parentesi.

Per tornare al diritto costituzionale, è tuttavia ciò che la nuova legge regionale non dice (e quindi lascia alla pericolosa discrezionalità dell’interprete, che molte volte, e soprattutto in Italia, risulta guidata o influenzata da finalità che sono tutto fuorché giuridiche) a rivelarsi ancor più grave, al punto che rappresenta forse il vizio di incostituzionalità più evidente di tale provvedimento.

Com’è noto, rappresentando un’eccezione rispetto al generale principio di ufficialità della lingua italiana e una forma di attuazione dei principi di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, la tutela delle minoranze linguistiche risulta impostata, anche a salvaguardia della certezza del diritto e a perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, sulla base di una limitazione degli interventi positivi della mano pubblica sia ratione linguae (art. 2 L. 482/99) sia ratione loci (art. 3 L. 482/99), ovverosia in ragione di un espresso riconoscimento legislativo (statale, come ha recentemente ed espressamente precisato la Corte Costituzionale nella propria Sentenza 159/09) degli idiomi tutelati quali autonomi rispetto al sistema linguistico proprio della lingua ufficiale e in ragione di un fondamentale e inderogabile principio di territorialità della tutela linguistica, invocabile dai cittadini solamente in ambiti territoriali di insediamento e riferimento linguistico limitati e definiti, sia pur secondo criteri di collegamento territoriale differenti a seconda si versi nella materia del diritto amministrativo o in quella del diritto processuale (rispettivamente, art. 9 co. 1 L. 482/99 – ubicazione della sede dell’Ente Pubblico nell’ambito della delimitazione territoriale – e art. 9 co. 3 in combinato disposto col richiamato art. 109 co. 2 c.p.p. – competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria di merito estesa anche solo in parte al territorio zonizzato).

Non si vede per quale motivo tali fondamentali principi di territorialità, di diretta attuazione della Costituzione per la tutela delle lingue minoritarie allofone, non possano e non debbano valere anche per la valorizzazione dei dialetti italiani, a fortiori, a maiori ad minus. Persino la tutela speciale propria della forte minoranza slovena è vincolata a criteri di territorialità (la delimitazione territoriale di riferimento è stata recentemente approvata, secondo quanto previsto dall’art. 4 L. 38/01, col D.P.R. 12 Settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 Novembre 2007, n. 276). Anche la normativa regionale di tutela della lingua friulana prevede limitazioni applicative di carattere territoriale (art. 3 L. R. 29/07 e prima ancora art. 5 L. R. 15/96, che prevedono zonizzazioni rilevanti anche per l’applicazione della normativa statale, in forza del rinvio operato dall’art. 1 co. 5 D.P.R. 345/01 ai provvedimenti regionali di delimitazione costituiti dai D.P.G.R. 412/96 e 160/99). La stessa legge regionale di tutela della minoranza tedesca dell’Alto Friuli, recentissimamente approvata, praticamente in contemporanea rispetto alla legge regionale in commento, prevede espressamente anch’essa, addirittura in preliminari disposizioni di rango legislativo e con precisione microscopica di livello subcomunale, l’estensione territoriale del proprio campo applicativo, coincidente col territorio di insediamento delle comunità germanofone (art. 1 co. 2 L. R. 20/09).

I problemi nascono dal fatto che il Consiglio Regionale si è “dimenticato” di inserire nella legge appena approvata delle generali disposizioni di limitazione dell’efficacia territoriale delle affermative actions che ha contestualmente previsto a favore dei dialetti veneti. Sembrerebbe quasi che le nuove disposizioni legislative sui dialetti veneti risultino applicabili sull’intero territorio regionale. Quando, solo qualche anno fa, qualcuno parlò, gonfiando artificiosamente la questione, della possibilità di applicazione della nuova normativa regionale di tutela del friulano anche nell’italianissima Città di Trieste (si tratta, in realtà, di una possibilità originariamente limitata dalla L. R. 29/07 agli uffici regionali e agli enti pararegionali aventi sede nel Capoluogo della Regione – la cui competenza territoriale risulta tuttavia estesa anche al territorio friulanofono – e poi discutibilmente esclusa – peraltro solo nella materia del diritto amministrativo, poiché sopravvive ancor oggi nella materia processuale – per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale 159/09, e ciò nonostante la Regione Autonoma potesse vantare competenza legislativa piena ed esclusiva in materia di uffici ed enti regionali e pararegionali) molti attuali sostenitori di quest’ultima legge regionale sui dialetti veneti si stracciarono le vesti e fecero letteralmente fuoco e fiamme, invocando l’intervento della Consulta; ora, quando si tratta della possibilità che le previste misure di valorizzazione dei dialetti veneti vengano estese a tutta la Regione, sono tutti unanimemente concordi ed entusiasti. Evidentemente, la Costituzione non è uguale per tutti.

Si potrebbe sostenere, sul punto, un’interpretazione adeguatrice della normativa appena approvata, al fine di condurla ad applicazione costituzionalmente conforme, tendente a definire comunque, anche nel silenzio della legge regionale (sia pur solamente in via interpretativa, con tutte le difficoltà logistiche che ciò inevitabilmente comporterebbe quanto a certezza del diritto e chiara regolamentazione dell’esercizio dei diritti costituzionali dei singoli), la concreta e puntuale estensione territoriale del proprio campo applicativo, atteso che molti dialetti elencati dall’art. 2 della proposta di legge appena approvata sembrano per loro natura limitati ad un ambito esclusivamente comunale (mi sembra sia il caso del triestino, del muggesano, del veneto coloniale udinese, pordenonese e goriziano, del maranese, del gradese); peccato che nello stesso elenco figurino anche dialetti veneti completamente privi (salvo riconquista delle terre irredente) di una base territoriale stabile sull’attuale territorio nazionale (mi sembra il caso dell’istroveneto e del dalmatico), oppure risultino estesi ad un ambito territoriale certamente sovracomunale, che di conseguenza risulta pericolosamente incerto, estensibile a seconda delle convenienze politiche del momento (mi sembra il caso del liventino o del bisiaco, purtroppo sempre più spesso strumentalizzati dal punto di vista politico, in funzione antifriulana, nell’ambito dei contesti politici e sociolinguistici particolarmente delicati propri del Friuli Occidentale e Orientale); anche l’art. 1 co. 3 della legge appena approvata non specifica affatto quali sino gli Enti Locali della Regione concretamente investiti dell’applicazione del provvedimento; anche gli emendamenti da ultimo approvati, in materia di biblioteche pubbliche degli Enti Locali, non mi sembrano chiarissimi, quanto a campo territoriale di efficacia.

In assenza di una precisazione di carattere legislativo, poiché queste capitali questioni, legate ai fondamentali principi di territorialità, non possono venir completamente lasciate, in uno Stato di diritto informato al principio di legalità, a un atto di rango regolamentare, urge un qualche intervento manipolativo additivo della Corte Costituzionale (ai limiti della giuridica ammissibilità e praticabilità, ma di fatto necessitato dall’impressionante tecnica redazionale dell’odierna legislazione), che specifichi le procedure di delimitazione territoriale dell’efficacia di questa ambigua legge regionale, illegittimamente omesse dal Legislatore Regionale, tenendo anche presente che tali perimetrazioni non possono venir ricavate in negativo rispetto a quelle già definite per le tre minoranze linguistiche regionali, poiché, nel bosniaco ma pacifico Friuli quadrilingue, molte delimitazioni territoriali, inevitabilmente, non si escludono reciprocamente in un’ottica monolingue ed esclusivistica, e anzi si sovrappongono tra loro in una prospettiva plurilingue e pluralistica (la quale ultima risulta oltretutto maggiormente conforme ai principi fondamentali della Costituzione).

L’errore più grave del Legislatore Regionale è stato tuttavia quello di non aver atteso l’oramai prossima pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge regionale per la valorizzazione del piemontese, che avrebbe fornito utili indicazioni sulla stessa ammissibilità di molte misure recentemente introdotte, forse imprudentemente o forse scientemente, a favore dei nostri dialetti veneti; appare quindi assolutamente necessaria, se non altro per far chiarezza su questioni tutt’altro che scontate, un’impugnativa governativa di questa problematica e controversa normativa, anche in considerazione della fretta con cui è stata approvata, senza che oltretutto l’opinione pubblica regionale, nel dettaglio, ne sapesse poi molto; quando, poco tempo fa, si trattava della nuova legge regionale sulla lingua friulana, l’impugnativa del Governo venne solennemente benedetta da molti politici, anche regionali e locali, in nome della legalità costituzionale; visto che la Costituzione, fino a prova contraria, dovrebbe essere uguale per tutti, penso che nessuno di coloro che solo qualche anno fa invocò per il friulano l’intervento della Consulta avrà ora qualcosa da ridire se chi scrive si permette di sollecitare vivamente l’interessamento del Rappresentante dello Stato presso la Regione, del Ministero per gli Affari Regionali e del Governo, ai fini di un ricorso alla Corte Costituzionale, ovverosia ai fini del concreto esperimento dell’ultimo rimedio rimasto contro una legge regionale molto pericolosa, contro una legge che, se strumentalizzata, rischia di pregiudicare diritti linguistici costituzionalmente garantiti.

Il tempo stringe!

Rivignano, 06 Febbraio 2010

dott. Luca Campanotto

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